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Protocollo Covid nei luoghi di lavoro

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro privati, l’Ordinanza evidenzia che rimangono in vigore le prescrizioni contenute nel Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti Sociali lo scorso 4 maggio.

Come noto, l’ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 (Cfr. Nota del Segretario Generale del 2 maggio 2002 prot. 3465/22) ha dettato misure concernenti il proseguimento dell’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, circoscrivendo l’uso delle stesse a determinate realtà settoriali e particolari situazioni di mobilità.

Per i restanti ambiti, viene raccomandato di utilizzare tali dispositivi di protezione in tutti i luoghi al chiuso, pubblici o aperti al pubblico.

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro privati, l’Ordinanza evidenzia che rimangono in vigore le prescrizioni contenute nel Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti Sociali, come aggiornato al 6 aprile 2021, in attesa dell’incontro ministeriale che si sarebbe svolto il successivo 4 maggio.

Nel corso di tale incontro, come da verbale redatto e trasmesso dal Ministero del Lavoro (che si riporta in allegato), le Parti sociali hanno unanimemente concordato sull’opportunità di proseguire, ai fini precauzionali, l’applicazione delle misure previste dal Protocollo anche a seguito della cessazione dello stato di emergenza pandemica.

Si è infatti ritenuto che il mantenimento di tali misure, in un momento di ancora elevata circolazione del virus, possa contribuire al contenimento e al contrasto della diffusione dei contagi da Covid nei luoghi di lavoro, a tutela di tutti i lavoratori e degli stessi datori di lavoro.

Peraltro si ricorda che il datore di lavoro, pubblico o privato, è esonerato da responsabilità (Cfr. l’art. 29-bis del D.L. 23/20, come convertito dalla Legge del 5 giugno 2020) se applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nel Protocollo.

Per quanto concerne l’utilizzo delle mascherine, si evidenzia che il Protocollo, al punto 6, prevede espressamente che siano “considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche”, con ciò legittimando la prosecuzione dell’utilizzo di queste mascherine durante il periodo di vigenza del Protocollo medesimo. Si fa inoltre presente che, ad oggi, non vi sono indicazioni normative che impongono l’obbligo di indossare mascherine Fpp2 nei luoghi di lavoro privati.

Si evidenzia, da ultimo, che il contagio da Covid contratto in occasione di lavoro viene equiparato ad infortunio sul lavoro e pertanto può essere esclusa azione di rivalsa dell’Inail se il datore di lavoro dimostra di avere scrupolosamente rispettato tutte le indicazioni riportate nell’atto regolamentare condiviso.

Le Parti Sociali e il Governo hanno infine convenuto di fissare un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare l’opportunità di apportare gli eventuali aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica e normativa.

Allegato – Verbale Parti Sociali del 04 maggio 2022

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Fonte: Confcommercio.it – Comunicazione con Prot. n. 0003651/2022

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