Legge di Bilancio 2023: una sintesi delle principali novità in ambito della sezione “Lavoro”.
Detassazione delle mance (art.1 commi 58-62)
Le mance riversate a favore dei lavoratori del settore privato, ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 50.000, costituiscono reddito di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro:
– Sono soggette ad una imposta sostitutiva del 5% entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno;
– Sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi Inail e non sono computate ai fini del calcolo del Tfr;
– Concorrono alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici.
Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi (comma 63)
E’ stata prevista, salvo esplicita rinuncia scritta del lavoratore, l’applicazione di una imposta sostitutiva al 5% sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di euro 3.000 e solo per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000.
Esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti (art.1 comma 281)
– Periodo interessato dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2023;
– Tutti i rapporti di lavoro dipendenti (escluso lavoro domestico);
– Esonero sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore pari a 3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di euro 1.923;
– Esonero sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore pari al 2% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a euro 1.923 e non eccede l’importo di euro 2.692;
– E’ confermata applicazione anche sulla 13 mensilità.
Congedo Parentale (art. 1 comma 359)
– Incremento dal 30% al 80% della misura dell’indennità per congedo parentale;
– In alternativa tra i genitori;
– Per la durata massima di un mese;
– Da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione o affidamento.
Proroga Incentivi Under 36 e Donne svantaggiate (art.1 comma 297-299)
Incentivo Under 36
– Assunzione a tempo indeterminato o trasformazione da tempo determinato effettuate dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2023 di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età;
– L’esonero spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a euro 8.000 annui (riparametrati su base mensile) e per un periodo massimo di 36 mesi elevato a 48 mesi per specifiche Regioni;
– L’applicazione dell’esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea oltre che le istruzioni operative dell’INPS.
Incentivo donne svantaggiate
– Assunzione a tempo determinato, a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2023 di donne cd. «svantaggiate»;
– L’esonero spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a euro 8.000 annui (riparametrati su base mensile) e per un periodo massimo di 12 mesi per contratti a tempo determinato elevati a 18 mesi per contratti a tempo indeterminato;
– L’applicazione dell’esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea oltre che le istruzioni operative dell’INPS.
Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (commi 342-354)
Importo erogabile
– Viene elevato da 5.000 a 10.000 il limite complessivo di compenso affinché una prestazione possa essere considerata occasionale;
– Resta fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.
Requisiti soggettivi dell’utilizzatore
Possono fare ricorso gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Alberghi e Turismo
Le aziende alberghiere e strutture ricettive operanti nel settore turistico che occupano fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale.
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