Il Decreto Coesione introduce misure volte a promuovere le assunzioni di giovani donne e lavoratori
svantaggiati.
Bonus Donne
Assunzioni a tempo indeterminato dal 1° Settembre 2024 al 31 Dicembre 2025 di donne di qualsiasi
età prive di un impiego retribuito da almeno 24 mesi o 6 mesi se residente nelle regioni della Zona
Economica Speciale unica per il mezzogiorno.
L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della
differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori
mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
L’esonero è riconosciuto, per un periodo massimo pari a 24 mesi, nella misura totale del versamento
dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL,
entro il limite massimo di importo pari a euro 650 mensile.
Lo sgravio è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove
assunzioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n.216/2023.
Occorre che il datore di lavoro sia in regola con iI DURC e rispetti i principi generali di fruizione dei
benefici.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore assunto con l’esonero o di
un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, effettuata
nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, determina la revoca dell’esonero ed il recupero del
beneficio fruito.
Assunzione Giovani
Assunzioni a tempo indeterminato dal 1° Settembre 2024 al 31 Dicembre 2025 di giovani al primo
impiego a tempo indeterminato e che non abbiano compiuto 35 anni di età.
L’esonero è riconosciuto per un massimo di 24 mesi, nella misura totale del versamento dei
complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL,
entro il limite massimo di importo pari a 500 euro mensile.
Occorre che il datore di lavoro sia in regola con iI DURC e rispetti i principi generali di fruizione dei
benefici.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore assunto con l’esonero o di
un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, effettuata
nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, determina la revoca dell’esonero ed il recupero del
beneficio fruito.
Entrambe le misure sono soggette ad autorizzazione della Commissione UE.
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