Il 30 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.151 il Decreto 20 maggio 2022 del Mipaaf (Ministero delle politiche agricole e forestali), che rappresenta il Regolamento di attuazione del Reg UE 848/18 sulla produzione biologica.
Il decreto è entrato in vigore il 2 luglio 2022 e qui di seguito riportiamo le notizie di interesse generale. Consigliamo comunque la visione del DM.
Utilizzo dei termini “piatto biologico” e “ piatto con ingrediente biologico” (art. 1 comma 2)
Si può definire piatto biologico una pietanza composta da almeno il 95% di ingredienti biologici di origine agricola (in peso esclusi sale ed acqua)
Si può definire piatto con ingrediente biologico una pietanza contenente almeno un ingrediente biologico di origine agricola che deve essere specificato nel menù
Tutte le strutture (compresi veicoli o banchi di vendita fissi e mobili), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui vengono preparati alimenti destinati al consumo immediato del consumatore finale, devono informare il consumatore della presenza della percentuale complessiva di utilizzo di ingredienti di origine agricola biologica secondo le definizioni di cui sopra.
Adempimenti degli operatori (art 12)
L’OSA deve accertarsi che le etichette dei prodotti biologici riportino i termini riferiti alla produzione biologica ed il numero di codice assegnato dall’Autorità di controllo o dell’Organismo di controllo al produttore e al preparatore del prodotto in oggetto. Il codice è composto dalla sigla IT seguita dal termine BIO e da un numero di tre cifre stabilito dal Mipaaf.
Centri di raccolta e distribuzione prodotti biologici (comma 6)
I centri di raccolta e di distribuzione di prodotti biologici sono soggette a notifica alle Autorità competenti della propria attività (art 35 del Reg ue 848/18) e di conseguenza devono possedere il Certificato da esse rilasciato.
Le attività che appaltano a terzi, lo devono indicare nel modello di notifica e conservare il certificato del soggetto esecutore.
Se il soggetto esecutore non è in possesso di certificazione, può essere inserito nel contratto di appalto l’impegno dell’esecutore a rispettare le norme relative all’agricoltura biologica e pertanto esso verrà assoggettato ai controlli previsti (Capo VI del Reg 848/18)
Vendita on-line (comma 9)
Le piattaforme di vendita on-line dei prodotti biologici sono assoggettate al sistema di controllo (obbligo di notifica e possesso del certificato)
Vendita diretta al consumatore finale (comma 7)
Queste attività sono esentate dalla notifica e dal possesso del certificato.
La vendita diretta dei prodotti pre-imballati deve avvenire alla presenza dell’operatore o di un suo addetto alla vendita e naturalmente del consumatore stesso.


