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Obbligo della fatturazione elettronica

Dal primo luglio è scattato l'obbligo di emissione anche per i forfettari con ricavi o compensi superiori a 25mila euro. Resta escluso fino al 2024 chi ha superato la soglia nel 2022

A partire dal 6 giugno 2014, la e-fattura è diventata obbligatoria per le operazioni commerciali con le Pubbliche amministrazioni centrali ed è stata estesa anche per quelle locali a partire dal 2015. Dal 1° gennaio 2019 è stata estesa anche tra privati, interessando quindi tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. A partire dal 1° luglio 2022 la fattura elettronica è obbligatoria anche per i regimi forfettari.

Con l’espressione fatturazione elettronica si intende il processo di emissione, d’invio, di tenuta e conservazione del documento digitale “fattura”. In Italia ha avuto un percorso lungo e tortuoso, iniziato con la legge finanziaria del 2008, che vietava alle amministrazioni pubbliche di accettare fatture emesse o trasmesse in formato cartaceo. In Europa siamo stati il primo Paese a coprire, con un obbligo normativo, l’area delle transizioni commerciali private e pubbliche attraverso un documento elettronico elaborabile.

Il 31 agosto 2022 è scaduta la prima moratoria da parte dei contribuenti forfettari per le operazioni di luglio. Per i ritardatari sono scattate le prime sanzioni. Dal primo ottobre 2022 non sarà più prevista la moratoria, quindi la e-fattura dovrà rispettare il termine dei 12 giorni. La mancata emissione della fattura nei termini indicati comporterà sanzioni amministrative comprese tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.

In una FAQ dell’Agenzia delle Entrate, arrivano alcuni chiarimenti sull’obbligo della fatturazione elettronica nel 2023 per coloro che applicano il regime forfettario: le partite Iva che nel 2022 hanno superato la soglia di ricavi di 25mila saranno escluse dall’obbligo fino al 2024.

Soggetti obbligati alla fatturazione elettronica
A partire dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica è obbligatoria per:

  • le operazioni con la Pubblica Amministrazione;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti privati (partite Iva e consumatori finali) residenti e stabili in Italia.

Come vedremo anche nel paragrafo successivo, il Decreto legge n. 36/2022 ha esteso l’obbligo anche per i contribuenti con regime di vantaggio e forfettario.

La fatturazione elettronica deve essere trasmessa al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, che verificherà l’effettiva esistenza dei dati obbligatori ai fini fiscali e delle partite Iva di fornitore e cliente. In base al soggetto destinatario abbiamo tre principali tipologie di operazione:

  • Fatturazione elettronica B2g (Business to Government) – emesse verso le PA centrali e locali (obbligatoria dal 31 marzo 2015);
  • Fatturazione elettronica B2b (Business to Business) -tra soggetti privati titolari di partita Iva, emesse quindi tra imprese (obbligatori dal 1° gennaio 2019);
  • Fatturazione elettronica B2c (Business to Consumer) – emessa verso il consumatore finale, che può decidere se riceverla tramite Pec o come documento cartaceo.

Si potrà riceve la fattura elettronica:

  • nella casella Posta elettronica certificata (Pec);
  • nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • all’interno del software di fatturazione.

Il formato digitale della fattura, sia emessa che ricevuta, andrà inoltre conservato per almeno 10 anni, come indicato dall’Amministrazione finanziaria.

Chi è esonerato
Nella Legge di bilancio del 2018 sono stati esclusi dall’obbligo:

  • i regimi forfettari (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014);
  • i regimi minimi o di vantaggio (commi 1-2, art. 27, Dl 98/2011);
  • coloro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi verso persone non residenti in Italia, comunitari ed extra comunitari;
  • i soggetti che offrono prestazioni sanitarie a persone fisiche, come ad esempio medici, fisioterapisti e altri operatori, e che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Il Consiglio dei ministri del 14 aprile 2022, ha però introdotto alcune modifiche. Dal 1° luglio l’obbligo entra in vigore anche per:

  • i regimi forfettari con compensi o ricavi dell’anno precedente superiori ai 25mila euro;
  • i regimi di vantaggio;
  • i soggetti che applicano la flat tax al 15% su redditi fino a 65mila euro.

Il governo ha inoltre deciso che a partire dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di e-fattura sarà esteso anche ai regimi fino ad ora esonerati. Le sanzioni non scatteranno subito: per il periodo di imposta compreso tra luglio e settembre 2022, saranno esclusi i forfettari obbligati dal 1° luglio se la fattura elettronica verrà emessa entro il mese successivo a quello dell’operazione.

Per il momento il 31 agosto 2022 c’è stata la prima scadenza di fattura elettronica obbligatoria senza sanzioni per le partite Iva a regime forfettario o di vantaggio e per le Asd (associazioni sportive dilettantistiche) fino a 25mila euro di ricavi e compensi annui. Dovranno quindi essere completati tutti gli adempimenti per le operazioni di luglio (articolo 18 del Dl 36/2022), sfruttando i termini differiti (entro e non oltre il mese successivo) concessi per i primi mesi dopo l’estensione dell’obbligo.

Per il terzo trimestre 2022 l’emissione della fattura elettronica con invio tramite Sdi sarà consentito entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione senza incorrere in alcuna sanzione, che verranno invece applicate per le operazioni dal 1° ottobre 2022.

Fonte: Confcommercio.it

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